Ila Giustizia MEDIAZIONE ALLA CONSULTA: facciamo chiarezza!

 

 

 

 

MEDIAZIONE ALLA CONSULTA: facciamo chiarezza!

 
 

In vigore dal 21 marzo scorso, l’introduzione della mediazione obbligatoria ha suscitato aspre polemiche da più parti.

Nel corso delle ultime ore, gli accaniti oppositori della riforma, introdotta dal Ministro della Giustizia Angelino Alfano, hanno plaudito alla decisione assunta dal Tar del Lazio di sospendere il procedimento sulle questioni di incostituzionalità sollevate dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana (OUA), con alcuni Consigli dell’Ordine e Associazioni Forensi, definendola addirittura “storica” ed ingenerando uno stato di confusione generale a causa delle notizie poco perspicue divulgate in proposito.

Ē opportuno, innanzitutto, precisare che con l’ordinanza n. 3202, è stato semplicemente sospeso il procedimento promosso dall’OUA, ma NON la mediazione.

Invero, non si deve ravvisare nel rinvio al giudizio  alla Corte Costituzionale una conclamata dichiarazione di incostituzionalità bensì un semplice meccanismo previsto ex lege: è sufficiente che la questione di costituzionalità sia, secondo una valutazione discrezionale, non manifestamente infondata affinché scatti l’obbligo, per l’organismo giurisdizionale investito della controversia, di rimettere la decisione alla Consulta.

Di fatto, non è stata scalfita la struttura della legge che disciplina la mediazione civile né la sua ratio. Ciò implica che l’istituto della conciliazione continua a rimanere in vigore così come formulato dal legislatore, giacché il Tar del Lazio si è limitato a non esprimersi in merito demandando la vertenza alla Corte Costituzionale. Ragion per cui non si attua una sospensiva dei procedimenti di conciliazione in fieri né per quelli divenire.

Al contrario, l’aver dichiarato «rilevante e non manifestamente infondata», in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale solo di alcuni commi dell’art.5 ha accresciuto e convalidato la legittimità dell’intero impianto normativo.

La Consulta, infatti, dovrà esaminare unicamente i seguenti punti:

·         la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice);

·         la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.

In conclusione, proclamare pubblicamente a gran voce che tutto il sistema conciliativo sia entrato in una fase di profonda incertezza, ci sembra francamente «irrilevante e manifestamente infondato».

 

 

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